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Lo statuto

Statuto
Capo I – Denominazione – Scopo- Sede – Durata

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)
L’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue (brevemente A.V.S.S.), riconosciuta quale Ente Morale dal Consiglio dei XII nella seduta del 22 dicembre 1959, con personalità giuridica accordata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 gennaio 1960, ribadita dal provvedimento di omologa del Giudice di sorveglianza in data 24 Giugno 2004, con sede in San Marino (R.S.M) in Vicolo del Macello, 7 Città, sotto l’alto patronato dell’Ecc.ma Reggenza della Repubblica, estende la propria attività di associazionismo e volontariato alla donazione post mortem di organi, tessuti e cellule.
Pertanto la già costituita Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue, assume la nuova denominazione di “Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi (brevemente A.V.S.S.O.)”, con sede in San Marino (R.S.M) in Piazza Mercatale, 2 – Borgo Maggiore, sotto l’alto patronato dell’Ecc.ma Reggenza della Repubblica.

Articolo 2 (Natura)
L’A.V.S.S.O. è una associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità, religione, ideologia politica.

Articolo 3 (Finalità)
Finalità dell’A.V.S.S.O. sono:
1. promuovere la donazione di sangue – intero o di emoderivati – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole;
2. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
3. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi;
4. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Articolo 4 (Attività)
Per il raggiungimento delle finalità associative l’A.V.S.S.O. svolge le seguenti attività:
1. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini;
2. sostiene i bisogni di salute delle persone favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati;
3. promuove il buon utilizzo del sangue e la ricerca di livelli di sicurezza trasfusionale sempre più elevati;
4. promuove lo sviluppo della donazione del sangue volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole;
5. tutela il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
6. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni sammarinesi ed estere;
7. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo della donazione e trasfusione del sangue e del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;
8. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
9. provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l’esecuzione della volontà degli iscritti.

Articolo 5 (Durata)
L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell’ assemblea straordinaria degli associati.

Capo II – Ammissione, recesso ed esclusione degli associati

Articolo 6 (Requisiti per l’ammissione)
Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati tutti i volontari che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati:
1. coloro che intendono donare il sangue;
2. coloro che intendono donare post mortem organi, tessuti e cellule;
3. coloro che intendono donare sangue e post mortem organi, tessuti e cellule.

Articolo 7 (Domanda di ammissione)
La domanda di iscrizione all’Associazione deve contenere:
1. l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza dell’aspirante associato;
2. la dichiarazione di aver preso esatta visione, conoscenza ed approvazione dello Statuto dell’Associazione;
3. la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione secondo le opzioni indicate al precedente articolo 6;
4. l’impegno a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, ad onorare il regolamento interno e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell’ associazione.
Il Consiglio Direttivo decide sull’accoglimento delle domande dandone comunicazione scritta al richiedente.
La delibera di ammissione deve essere immediatamente annotata sul libro degli associati a cura del Segretario e del Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 (Iscrizione dell’associato)
La qualità di associato è provata dall’iscrizione nel libro degli associati e comporta la piena accettazione dell’atto costitutivo, dello Statuto e delle regolari deliberazioni dell’Assemblea e degli altri organi dell’Associazione.

Articolo 9 (Perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio si perde per:
a. Dimissioni;
b. Cessazione dell’attività donazionale del sangue, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
c. Espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
d. Mancato pagamento della quota associativa per un anno, prevista per i soci sostenitori.
Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 (Esclusione)
Il Consiglio Direttivo può escludere dall’Associazione il socio che:
a. provoca o fomenta gravi dissidi fra gli associati;
b. non rispetta le disposizioni dello Statuto;
c. non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali nelle materie di loro competenza;
d. non cooperi al raggiungimento degli scopi sociali;
e. in qualunque modo arrechi danni gravi, o grave pregiudizio, anche solo morali, all’Associazione.
La delibera del Consiglio Direttivo che decide l’esclusione è comunicata al socio escluso con lettera raccomandata da spedirsi a cura del Presidente entro 15 giorni dalla delibera.

Capo III – Soci

Articolo 11 (Soci)
Sono soci dell’ A.V.S.S.O. i:
a. Soci donatori
b. Soci emeriti
c. Soci sostenitori e soci collaboratori
d. Soci onorari
e. Soci benemeriti

Articolo 12 (Soci donatori)
Sono soci donatori i cittadini sammarinesi e i residenti nella Repubblica di San Marino che, dichiarati fisicamente idonei alla donazione e moralmente degni di appartenere all’Associazione, donano periodicamente il proprio sangue e/o coloro che intendono donare post mortem organi, tessuti e cellule.

Articolo 13 (Soci emeriti)
I soci donatori che, per motivi di salute convalidati dal Direttore Sanitario, o per età, devono cessare dall’effettuare donazioni, vengono iscritti nel ruolo degli emeriti e conservano gli stessi diritti dei soci donatori.

Articolo 14 (Soci sostenitori e soci collaboratori)
Sono soci sostenitori coloro i quali contribuiscono finanziariamente alla vita dell’Associazione.
Sono soci collaboratori coloro i quali, moralmente degni di appartenere alla associazione, esplicano continuativamente e gratuitamente funzioni tecniche o amministrative di riconosciuta necessità per il funzionamento dell’Associazione stessa.

Articolo 15 (Soci onorari)
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo ha facoltà di proclamare “Socio onorario” chi abbia apportato, in campo nazionale o internazionale, larghi contributi alla scienza della ematologia e alla pratica trasfusionale, o si sia particolarmente reso benemerito dell’Associazione.

Articolo 16 (Soci benemeriti)
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo ha facoltà di proclamare “Socio benemerito” chi, persona fisica o giuridica, anche una tantum, contribuisca, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione.

Capo IV – Organi sociali

Articolo 17 (Organi)
Sono organi dell’ A.V.S.S.O.:
a. L’Assemblea dei soci;
b. Il Presidente;
c. Il Vice Presidente;
d. Il Consiglio Direttivo;
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
f. Il Collegio dei Probiviri;
g. Il Comitato Scientifico.

Articolo 18 (Assemblea dei soci)
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, siano in regola con l’iscrizione e che non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento di espulsione.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiori di età.
Ogni socio ha diritto ad un unico voto.
Le deliberazioni prese dall’assemblea in conformità della Legge e del presente Statuto obbligano tutti soci ancorché non intervenuti o non rappresentati o dissenzienti.
L’Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’ esercizio sociale ed in sede straordinaria quando venga richiesto per iscritto con motivata ragione da almeno un quinto dei soci o dal Consiglio Direttivo. Può essere convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e necessario.
La riunione è valida in prima convocazione con la presenza o rappresentanza per delega della maggioranza dei soci; ed in seconda convocazione, un’ora dopo quella fissata per la prima, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o delegati.
Il socio che non potesse intervenire può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci deve essere inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
Nell’ avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
Nello stesso avviso può essere fissato il giorno, l’ora e il luogo dell’ eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di soci richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell’Assemblea.
L’Assemblea dei soci Ordinaria ha le seguenti competenze:
a. discute e approva o il bilancio una volta all’anno;
b. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
c. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
d. elegge il Collegio dei Probiviri;
e. delibera sulla gestione dell’Associazione;
f. discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell’ Associazione che dalla Legge o dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto sia riservato alla sua competenza.
L’Assemblea Straordinaria ha invece le seguenti competenze:
a. lo scioglimento anticipato dell’ Associazione ed in tal caso, eventuali beni patrimoniali ed utili non saranno distribuiti fra i soci;
b. ogni altra modifica dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto e qualunque altro argomento riservato alla competenza di tale assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei membri presenti.
In sede di rinnovo delle cariche sociali l’Assemblea nomina una Commissione di tre membri per la verifica dei poteri.
Hanno diritto di voto. attivo i soci iscritti da almeno un anno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso d’impedimento di questi, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da apposito verbale, che deve essere contestualmente redatto dal Segretario sull’apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto.
Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Articolo 19 (Consiglio Direttivo)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sei membri. A parità di voti la nomina spetta al socio più anziano di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo procede tra i propri membri alla elezione:
a) del Vice Presidente
b) del Direttore Sanitario
c) del Segretario
d) del Tesoriere – Amministratore
Il Consiglio Direttivo può cooptare nel proprio seno un rappresentante delle persone giuridiche socie benemerite, con voto consultivo.
Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e può fare pertanto tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento dell’oggetto sociale, essendo ad esso escluse le sole competenze che per Legge o Statuto sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Pone in esecuzione le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, delibera l’ammissione dei soci e procede all’applicazione dei provvedimenti disciplinari, cura lo sviluppo e la propaganda dei servizi per la trasfusione del sangue.
Il Consiglio rende valide le proprie sedute con la presenza della metà più uno dei suoi membri, delibera a maggioranza dei voti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Provvede altresì all’esatta e razionale tenuta dei Libri Contabili e all’adempimento degli atti amministrativi e risponde del proprio operato all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera che deve pervenire ai convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio Sindacale la convocazione deve essere fatta senza ritardo.
Le sedute, quando regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la deliberazione presa dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da apposito verbale redatto dal Segretario sull’apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto e approvato nella prima seduta utile.
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico.

Articolo 20 (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Sta per essa in giudizio sia come attore che come convenuto. Provvede al buon andamento dei servizi tecnici e amministrativi.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento di quest’ultimo.
Il Presidente e può essere riconfermato per un secondo mandato immediatamente successivo al primo; in seguito può essere rieletto trascorso un anno dal mandato precedente.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con le modalità descritte nell’ articolo precedente.

Articolo 21 (Direttore Sanitario)
Il Direttore Sanitario ha la diretta responsabilità dei servizi tecnico-sanitari.
Deve curare gli accertamenti iniziali e di controllo dei donatori. Partecipa al Consiglio Direttivo e propone miglioramenti e aggiornamenti che consentano il mantenimento dei servizi trasfusionali nella maggiore efficienza. Quando il Direttore Sanitario non sia membro del Consiglio Direttivo ha solo voto consultivo.

Articolo 22 (Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione per quanto riguarda le problematiche mediche e giuridiche della donazione.
Il Comitato Scientifico è composto da medici ed avvocati, esperti di problematiche attinenti la donazione del sangue e degli organi.
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno il Presidente del Comitato Scientifico che ne presiede e ne coordina i lavori.
Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Presidente dell’Associazione che assiste alle riunioni con il Segretario che ne redige i verbali.

Articolo 23 (Segretario)
Il Segretario ha la diretta responsabilità della tenuta dell’archivio della Associazione, del protocollo e della corrispondenza. Redige i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, collabora con il Presidente e coordina i servizi di segreteria.

Articolo 24 (Tesoriere – Amministratore)
Il tesoriere – Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell’Associazione, alla preparazione dei bilanci, al controllo delle spese, alla compilazione dei mandati.

Articolo 25 (Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea dei soci i quali rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.
Esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli dalle leggi e dallo Statuto.
I componenti del Collegio sono invitati alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 (Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri. Elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge la funzione, ove adito, di giudice in ordine all’espulsione o all’esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo.
I componenti del Collegio sono invitati alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Capo V – Patrimonio e bilancio

Articolo 27 (Patrimonio)
Il Patrimonio dell’A.V.S.S.O. è costituito da beni immobili e mobili. Può essere incrementato e alimentato con:
a. il reddito del patrimonio;
b. le oblazioni, le donazioni, i proventi da manifestazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche in riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
c. contributi di enti, istituti e sodalizi;
d. ogni altro incremento derivante dalle attività associative svolte direttamente o indirettamente dall’A.V.S.S.O..

Articolo 28 (Riconoscimenti)
Le tessere, i distintivi, le medaglie, i diplomi e i simboli sono di unica foggia, approvati da Consiglio Direttivo.

Articolo 29 (Bilancio)
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio sociale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio dell’esercizio decorso che deve essere accompagnato da relazione scritta.
In esso devono risultare il conto profitti e perdite, il patrimonio sociale esistente ed ogni altra indicazione idonea a dare esatto conto della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.
L’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere riunita nei termini di legge.

Capo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 30 (Estinzione e scioglimento)
Lo scioglimento dell’A.V.S.S.O., in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo, è deliberato dall’Assemblea dei soci convocata in riunione straordinaria. L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. L’eventuale capitale dovrà in ogni caso essere devoluto a scopo di assistenza o beneficenza, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Capo VII – Disposizioni finali

Articolo 31 (Cariche)
Tutte le cariche sociali sono triennali e non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti il Collegio dei revisori dei Conti.
In Caso di vacanza nelle cariche sociali assume il posto vacante il socio che negli scrutini segue l’ultimo eletto ed a parità di voti la nomina spetta al socio più anziano di iscrizione nell’Associazione.
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.

Articolo 32
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, riunitasi alle ore 18:00 di venerdì 4 aprile 2008, presso il Palazzo dei Congressi sito a San Marino (R.S.M.) in V.le J.F. Kennedy.

 

2023  A.V.S.S.O.