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Donare sangue

SANGUE
Una volta iscritto il possibile donatore verrà sottoposto ad un colloquio e a una visita medica completa per verificare se vi siano controindicazioni alla donazione.
Le analisi di laboratorio stabiliranno poi l’effettiva idoneità alla donazione.
Successivamente il donatore sarà chiamato con cadenza annuale al controllo delle proprie condizioni di salute
e alla effettuazione delle analisi di laboratorio.

La donazione del sangue
Il donatore di sangue viene convocato generalmente con un preavviso di 24 ore per effettuare la donazione, tuttavia se vi è urgenza, la convocazione può avvenire in qualsiasi momento.
Il donatore si presenta presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di San Marino dove viene identificato mediante il tesserino AVSS. Vengono effettuati i prelievi per le analisi e gli accertamenti medici. Verificata l’idoneità “giornaliera” il donatore si sottopone alla donazione vera e propria che dura una decina di minuti. L’operazione del prelievo è effettuato sotto la costante e vigile assistenza medica.

Un giorno di riposo
Il donatore che abbia effettuato una donazione in giornata lavorativa ha diritto al permesso retribuito per tutta la giornata.

LEGGE 28 gennaio 1975, n. 2
Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 gennaio 1975.
Art. 1
Chiunque ceda, nell’ambito dell’organizzazione sanitaria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, il suo san ue per trasfusione diretta o indiretta o per l’elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha il diritto di astenersi dal lavoro ed al riposo nel giorno del salasso.
Art. 2
Ai lavoratori dipendenti, Donatori, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all’articolo precedente ed il riconoscimento delle medesima come presenza sul lavoro a tutti gli effetti: contrattuali, assicurativi e previdenziali. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all’Istituto per la Sicurezza Sociale.
Art. 3
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione del prelievo del sangue. Il Donatore che darà il sangue in mattinata dovrà presentarsi al lavoro la mattina successiva all’inizio dell’orario di lavoro. Chi farà la donazione nel pomeriggio dovrà presentarsi al lavoro al pomeriggio del giorno successivo all’inizio dell’orario di lavoro. Chi donerà il sangue nel corso della notte potrà fruire del riposo per l’intera giornata successiva.
Art. 4
I datori di lavoro che intendano avvalersi della facoltà prevista dal precedente art. 2, per ottenere il rimborso dell’importo della normale retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per la giornata di mancata presenza dal lavoro debbono farne domanda all’Istituto per la Sicurezza Sociale. La domanda deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue e deve essere corredata:
- da una dichiarazione del datore di lavoro attestante che il Donatore ha fruito della giornata di riposo e il cui ammontare deve essere specificato;
- da un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue, indicante:
a) i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento gli estremi del quale devono essere annotati;
b) la avvenuta donazione del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l’ora del prelievo.
Art. 5
Nel caso in cui il lavoratore sia stato convocato per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso un certificato con l’indicazione del giorno e dell’ora attestante la mancata donazione. Detto certificato giustifica a tutti gli effetti l’assenza dal lavoro.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1975.
Data dalla Nostra Residenza, addì 29 gennaio 1975-1674 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Valli – Enrico Andreoli
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Lonfernini

ORGANI
Una volta iscritto il possibile donatore verrà inserito nel registro dei donatori di organi.

 

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